FONTE: Ministero della Salute
A cura dell’Ufficio 4 della Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRE)
Normativa di riferimento
Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Descrizione sintetica delle attività
In coerenza con le finalità stabilite dalla direttiva (UE) 2020/2184, il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, mira a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia, e puntando nello stesso tempo a migliorare l’accesso equo per tutti all’acqua potabile sicura. Ai sensi dell’art. 16 del suddetto decreto, nel rigoroso rispetto di specifiche condizioni ivi dettate, la regione/provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell’Allegato I, Parte B, al medesimo decreto, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreché l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.
Nel periodo 2020-2022 non sono state concesse deroghe dalle regioni/province autonome.
Autorità Competente Centrale:
Ministero della salute, DGPRE ufficio 4, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Ruolo: a seguito di una richiesta di deroga ai valori di parametro fissati nell’allegato I, Parte B, debitamente motivata e documentata, formulata da una regione o provincia autonoma, il Ministero della salute, con decreto emanato di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE):
Autorità Competente regionale/provinciale:
Assessorati alla salute delle Regioni e Province autonome.
Ruolo: le regioni/province autonome possono stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, Parte B, del D.Lgs 18/2023, entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della salute con decreto da adottare di concerto con il MASE. Inoltre, la regione/provincia autonoma che si avvale delle deroghe: